Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo

In casi eccezionali è possibile, dietro ordine motivato, confiscare e bloccare oggetti di valore se la sicurezza interna lo richiede42. Sono inoltre previsti interrogatori e perquisizioni di vetture e abitazioni senza esame giudiziale43. In caso di criminalità organizzata, sono altresì ammessi interventi notturni.

Per quanto attiene alle registrazioni di suoni e immagini sotto copertura, ai documenti fittizi e alle targhe false, la legge del 18 marzo 2003 ha istituito varie competenze: sono ad esempio ammessi l’accesso diretto a sistemi d’informazione e la richiesta d’informazioni presso banche e privati. In determinate circostanze possono essere vietate talune attività, in particolare nel caso di manifestazioni armate e di organizzazioni che metterebbero in pericolo la sicurezza della Francia44. Nell’ambito del crimine organizzato è previsto l’impiego di informatori con notifica ex post al pubblico ministero. Tali informatori vengono rimborsati attingendo a fondi speciali45.

La Francia non conosce alcun sistema di controllo parlamentare, ma sta elaborando vari progetti di legge in tal senso. Il governo deve comunque rendere conto al parlamento.

Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, la lotta al terrorismo è prioritaria anche in Francia. Sebbene i Francesi abbiano maturato decenni di esperienza in tale ambito, è stata emanata tutta una serie di leggi e decreti nuovi.

4. Italia

Contrariamente alla Svizzera, alla Germania e all’Austria, che sono Stati federali, l’Italia è uno Stato unitario decentralizzato. Le regioni godono di ampie competenze in vari settori, tra cui l’agricoltura, la sanità e l’istruzione pubblica e il sistema di vigilanza in materia di polizia locale.

La salvaguardia della sicurezza interna ed esterna poggia su tre pilastri: il SISMI (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare), il SISDE (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) e la D.I.A. (Direzione investigativa antimafia).

La salvaguardia della sicurezza interna compete al ministero degli interni, cui è sottoposta la direzione centrale per la polizia di prevenzione (DCPP)46.

La DCPP si prefigge di combattere le organizzazioni terroriste interne ed esterne e i gruppi paramilitari e violenti. L’articolo 6 della legge 121 permette infatti di classificare, analizzare e valutare dati per garantire la sicurezza.

Mentre il SISMI è competente per quanto avviene all’estero, il SISDE sorveglia le attività in Italia. Il SISDE è incaricato di debellare il terrorismo, l’immigrazione illegale, i reati informatici, lo spionaggio economico, le nuove minacce e il crimine organizzato. Il SISDE raccoglie dati a tutela della sicurezza interna. Esiste un diritto di consultazione generale47, ma tutti i documenti e gli atti la cui pubblicazione potrebbe compromettere la sicurezza nazionale sono soggette al segreto di Stato48. Il garante per la protezione dei dati personali vigila sui dati raccolti. Nell’ambito della sicurezza informatica, i servizi di sicurezza collaborano con la polizia giudiziaria.

42 Art. 3 della legge del 18 marzo 2003 e legge n° 2005-750 del 4 luglio 2005 (Legge n° 2005-750)

43 Legge n° 2004-204 del 9 marzo 2004 (Legge del 9 marzo 2004)

44 Legge del 10 gennaio 1936

45 Legge del 9 marzo 2004

46 Legge n. 121 del 1981. Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (Legge 121)

47 Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Decreto 196)

48 Art. 12 della legge del 24 ottobre 1997