Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/27: Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (strumenti per la ricerca specifica di informazioni) · 77 pagine

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Una commissione parlamentare sorveglia le attività del SISMI e del SISDE. Il Governo presenta al Parlamento un resoconto semestrale delle attività dei servizi. Le attività dei servizi d’informazione sono inoltre controllate da organi giudiziari.

La D.I.A. adotta misure contro il crimine organizzato, quali la sorveglianza e le intercettazioni telefoniche, e svolge indagini antimafia49. Può cercare informazioni relative alla situazione finanziaria delle persone sospettate di appartenere a un’organizzazione criminale. La D.I.A. trasmette le informazioni raccolte al SISDE e al SISMI e collabora con le forze di polizia.

I dati possono essere trattati soltanto con il consenso degli interessati, a meno che il trattamento non rientri nell’adempimento di un compito legale50.

Con la legge del 17 luglio 200551 è stata introdotta una serie di nuove competenze e misure per i servizi di sicurezza. Ora è ad esempio ammesso intercettare le telefonate a titolo preventivo se sussiste un sospetto fondato di terrorismo o una minaccia all’ordinamento statale. Di norma, la richiesta va prima motivata dal presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare le sue competenze ai servizi d’informazione. L’ordine è emanato dalla procura di Stato, previa approvazione del giudice. Se vi è pericolo nel ritardo, l’ordine può essere emanato senza l’approvazione del giudice. Questa va tuttavia richiesta per via ordinaria entro 24 ore; il giudice deve decidere in merito entro 48 ore. Se tale scadenza non viene rispettata, le informazioni raccolte non possono essere utilizzate in giudizio.

La legge 675, che scade alla fine di dicembre del 2007, obbliga inoltre le società telefoniche e i provider a conservare i dati telefonici e quelli relativi a Internet. Ora anche servizi di sicurezza possono interrogare i detenuti in assenza di un avvocato difensore (colloquio investigativo), prassi finora riservata ai reati di stampo mafioso.

È poi stata introdotta la possibilità di agevolare l’espulsione di individui sospetti che minacciano la sicurezza pubblica o appoggiano in qualche maniera un’organizzazione terrorista. L’espulsione è eseguita senza indugio, ma può essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo. Se la decisione di espulsione poggia su fonti dei servizi di sicurezza, l’udienza può essere aggiornata di due anni. La decisione di espulsione può essere sospesa se l’interessato coopera con le autorità. Se la cooperazione è determinante ai fini delle indagini sul terrorismo, l’interessato può ottenere il permesso di residenza, revocabile in caso d’abuso.

La legge del 27 luglio 2005 autorizza infine il ministero degli interni a istituire unità investigative interforze per combattere il terrorismo.

5. Lussemburgo

Il Lussemburgo è una monarchia costituzionale; ha forma di democrazia parlamentare ed è suddivisa in tre distretti comprendenti dodici cantoni e 118 comuni. Il potere esecutivo è esercitato dal granduca e dal governo, composto dal primo ministro e da dodici ministri, un ministro delegato e una segretaria di Stato.

La difesa preventiva dello Stato è affidata a tre organizzazioni: il servizio d’informazione per la sicurezza interna (SRDE)52, il servizio d’informazione per la sicurezza esterna (HCSE)53 e il servizio d’informazione militare54.

49 Legge n. 410 del 1991 (legge 410)

50 Art. 12 cpv. 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (Legge 675)

51 Testo del decreto-legge 27 luglio, n. 144, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005 (Legge del 27 luglio 2005)

52 Service de Renseignement de l’Etat