Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale degli adulti

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 16 pagine

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Capitolo VII Clausole finali

Art. 53

1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999.

2. La Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Art. 54

1. Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 57 paragrafo 1.

2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

3. L’adesione avrà effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notifica prevista all’articolo 59 lettera b. Una tale obiezione potrà essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all’adesione. Tali obiezioni saranno notificate al depositario.

Art. 55

1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici diversi riguardo alle materie regolamentate dalla presente Convenzione potrà, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che la Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.

2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

3. Se uno Stato non fa dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si intenderà applicata a tutto il territorio di quello Stato.

Art. 56

1. Ogni Stato contraente potrà, al più tardi all’atto della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell’articolo 55, esprimere la riserva prevista all’articolo 51 paragrafo 2. Non è ammessa alcuna altra riserva.

2. Ogni Stato potrà, in ogni momento, ritirare la riserva che avrà fatto. Tale ritiro sarà notificato al depositario.