Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale degli adulti

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 16 pagine

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Capitolo IV Riconoscimento ed esecuzione

Art. 22

1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

2. Tuttavia, il riconoscimento potrà essere negato:

a) se la misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II o non era conforme a tali disposizioni;

b) se la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all’adulto la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;

c) se il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto o a una disposizione della legge di tale Stato la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile;

d) se la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente che sarebbe stato competente ai sensi degli articoli da 5 a 9, quando per quest’ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;

e) se la procedura di cui all’articolo 33 non sia stata rispettata.

Art. 23

Senza pregiudizio dell’articolo 22 paragrafo primo, ogni persona interessata potrà chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 24

L’autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l’autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.

Art. 25

1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, esse saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell’esecuzione in quest’altro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato.