Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale degli adulti
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 16 pagine
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Art. 49
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.
2. La Convenzione non interferisce sulla possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda gli adulti abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente Convenzione.
3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente Convenzione non interferiscono con l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell’ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti.
4. I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull’esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.
Art. 50
1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo l’entrata in vigore della Convenzione in quello Stato.
2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell’ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.
3. A decorrere dalla sua entrata in vigore in uno Stato contraente, la Convenzione si applica ai poteri di rappresentanza conferiti anteriormente a condizioni corrispondenti a quelle previste dall’articolo 15.
Art. 51
1. Ogni comunicazione all’Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo una riserva conformemente all’articolo 56, opporsi all’uso o del francese o dell’inglese.
Art. 52
Il Segretario generale della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento della Convenzione.