Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale degli adulti

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 16 pagine

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2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta alle condizioni stabilite al paragrafo precedente sono:

a) uno Stato di cui l’adulto sia cittadino;

b) lo Stato di precedente residenza abituale dell’adulto;

c) uno Stato in cui si trovino beni dell’adulto;

d) lo Stato le cui autorità siano state scelte per iscritto dall’adulto per l’adozione di misure tendenti alla sua protezione;

e) lo Stato di residenza abituale di una persona vicina all’adulto disposta a farsi carico della sua protezione;

f) lo Stato sul cui territorio si trovi l’adulto, per quanto attiene alla sua protezione.

3. Nel caso in cui l’autorità designata secondo le disposizioni del paragrafo precedente non accetti la competenza, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi degli articoli 5 o 6 conservano la competenza.

Art. 9

Le autorità di uno Stato contraente in cui si trovino beni dell’adulto sono competenti ad adottare misure di protezione relative a tali beni, sempre che tali misure siano compatibili con quelle adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 8.

Art. 10

1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino o l’adulto o dei beni ad esso appartenenti.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un adulto che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 9 avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

4. Le autorità che abbiano adottato misure in applicazione del paragrafo primo ne informano, per quanto possibile, le autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell’adulto.

Art. 11

1. In via eccezionale, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovi l’adulto saranno competenti ad adottare misure di protezione della sua persona aventi un carattere provvisorio e un’efficacia territoriale ristretta a quello Stato,