Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale degli adulti

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

b) aiutare, su richiesta di un’autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare l’adulto quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Art. 31

Le autorità competenti di uno Stato contraente possono incoraggiare, o direttamente o tramite altri organismi, il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a ogni altra modalità analoga che consenta la conclusione di accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni dell’adulto, nelle situazioni in cui si applica la Convenzione.

Art. 32

1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione dell’adulto lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare, ad ogni autorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione dell’adulto, di comunicargliele.

2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste al paragrafo primo potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.

3. Le autorità competenti di uno Stato contraente potranno chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell’attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione.

Art. 33

1. Quando l’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 8 prospetta il collocamento dell’adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, e quando tale collocamento avverrà in un altro Stato contraente, essa consulterà preliminarmente l’Autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sull’adulto e i motivi della sua proposta di collocamento.

2. La decisione sul collocamento potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l’Autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto non avrà manifestato la propria opposizione entro un termine ragionevole.

Art. 34

Nel caso in cui l’adulto sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza dell’adulto in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.

Art. 35

Un’autorità non potrà chiedere o trasmettere informazioni in applicazione di questo capitolo se riterrà che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la