Avamprogetto convenzione sulla protezione internazionale degli adulti
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 16 pagine
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f) ogni riferimento alla legge di uno Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame riguarda la legge di un’unità territoriale con la quale la situazione presenti uno stretto legame;
g) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l’autorità dell’unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
h) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato richiesto riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l’autorità dell’unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l’esecuzione;
i) ogni riferimento allo Stato in cui sia attuata la misura di protezione riguarda l’unità territoriale in cui sia attuata la misura;
j) ogni riferimento agli enti o autorità di questo Stato, diversi dalle autorità centrali, riguarda gli enti o autorità abilitati ad agire nell’unità territoriale interessata.
Art. 46
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni regolate dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino l’unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di quell’unità;
b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell’unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell’articolo 45.
Art. 47
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:
a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata;
b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell’ordinamento o della normativa con cui l’adulto presenti il legame più stretto.
Art. 48
Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione sull’interdizione e le misure di protezione analoghe, firmata all’Aia il 17 luglio 1905.