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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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b. i dati pubblici del registro centrale;

c. i dati ai quali le autorità e i privati possono avere accesso;

d. le condizioni e le modalità di accesso ai dati.

Sezione 2: Conservazione delle notificazioni, dei documenti giustificativi e della corrispondenza

Art. 18

1 Le notificazioni e i documenti giustificativi sono conservati per una durata di 30 anni dopo l’iscrizione nel registro giornaliero. Lo statuto degli enti giuridici e gli atti di fondazione devono sempre corrispondere alla situazione attuale.

2 Se un ente giuridico è cancellato dal registro di commercio, le notificazioni, i documenti giustificativi e gli eventuali repertori dei soci possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione. Questa regola non si applica alla cancellazione di enti giuridici in seguito a fusione, scissione o ad altri fatti legati a ristrutturazioni. I Cantoni possono prevedere termini di conservazione più lunghi.

3 Le notificazioni e i documenti giustificativi recano la data e il numero dell’iscrizione nel registro giornaliero.

4 Le notificazioni e i documenti giustificativi sono conservati separatamente per ogni ente giuridico nell’ordine in cui sono state effettuate le iscrizioni.

5 La restante corrispondenza è conservata per dieci anni. I Cantoni possono prevedere termini di conservazione più lunghi.

6 Se la legge o l’ordinanza prescrive il deposito presso l’ufficio del registro di commercio di documenti che non sono considerati documenti giustificativi, occorre munirli del numero di identificazione del relativo ente giuridico e conservali insieme con i documenti giustificativi di quest’ultimo.

Sezione 3: Sicurezza dei dati

Art. 19

1 I sistemi elettronici per il registro giornaliero e il registro principale nonché per l’archiviazione devono rispettare le esigenze seguenti:

a. i dati registrati sono preservati in modo tale da garantirne inalterata la qualità e l’integrità;

b. il formato dei dati è indipendente da un produttore di determinati sistemi elettronici;

c. la salvaguardia dei dati risponde a norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica;

d. è disponibile la documentazione relativa al programma.

2 I Cantoni emanano un regolamento di gestione che regola i seguenti aspetti:

a. la salvaguardia periodica dei dati su un supporto di dati decentralizzato;

b. la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;

c. i diritti d’accesso ai dati e ai sistemi elettronici;

d. la salvaguardia dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi;

e. i provvedimenti in caso di problemi tecnici dei sistemi elettronici.

3 L’UFRC stabilisce, mediante direttiva, una struttura uniforme della banca dei dati (modello dei dati).