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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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a. i documenti giustificativi prescritti per la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio, in quanto essi siano richiesti in virtù di un’applicazione per analogia della legge sulla fusione (art. 100 cpv. 1 LFus);
b. l’inventario (art. 100 cpv. 2 LFus);
c. la decisione o le altre basi legali di diritto pubblico su cui poggia la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio (art. 100 cpv. 3 LFus).
3
L’iscrizione nel registro di commercio deve contenere un riferimento all’inventario nonché alla decisione o alle altre basi legali.
Sezione 9: Fusione transfrontaliera Art. 165
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Con la notificazione per l’iscrizione di una fusione con una società svizzera (art. 163a LDIP16), oltre ai documenti giustificativi di cui all’articolo 150, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. una prova sull’esistenza legale all’estero dell’ente giuridico trasferente;
b. un’attestazione della competente autorità straniera sull’ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto straniero;
c. la prova che le entità giuridiche partecipanti alla fusione sono compatibili.
2
Con la notificazione per l'iscrizione della cancellazione dell’ente giuridico trasferente in caso di una fusione con una società estera (art. 163b LDIP), oltre ai documenti giustificativi di cui all’articolo 150, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. la prova sull’esistenza legale dell’ente giuridico assuntore all’estero;
b. un’attestazione dell’autorità straniera competente sull’ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto straniero;
c. il rapporto, la prova e l’attestazione di cui all’articolo 164 LDIP.
3
L’articolo 151 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione. L’iscrizione menziona inoltre che si tratta di una fusione transfrontaliera secondo la LDIP.
Sezione 10: Scissione e trasferimento di patrimonio transfrontalieri Art. 166
Gli articoli 152-154, 157-158 e 165 si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio transfrontalieri.
Sezione 11: Trasferibilità in caso di scissione e trasferimento di patrimonio Art. 167
In caso di scissioni e trasferimento di patrimonio l’ufficio del registro di commercio rifiuta di procedere all’iscrizione in particolare se è manifesto che i beni interessati non sono liberamente trasferibili.
16 RS 291