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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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a. la ditta, la sede nonché il numero di identificazione di tutte le società partecipanti alla separazione;

b. se del caso, la riduzione del capitale derivante dalla separazione.

Sezione 4: Trasformazione di società Art. 155 Notificazione e documenti giustificativi

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Con la notificazione per l’iscrizione della trasformazione (art. 66 LFus) occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. il progetto di trasformazione (art. 59 e 60 LFus);

b. il bilancio di trasformazione e, se del caso, il bilancio intermedio (art. 58 LFus);

c. la decisione di trasformazione documentata da atto pubblico (art. 64 e 65 LFus);

d. la relazione di revisione (art. 62 LFus);

e. se le circostanze lo richiedono, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova forma giuridica (art. 57 LFus).

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In caso di trasformazione di piccole e medie imprese, l’organo superiore di direzione o di amministrazione può produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiarazione firmata almeno da uno dei suoi membri la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di trasformazione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all’articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell’assemblea generale.

Art. 156 Contenuto dell’iscrizione

L’iscrizione nel registro di commercio di una trasformazione contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta o il nome nonché la forma giuridica prima e dopo la trasformazione;

b. in caso di una persona giuridica, la data del nuovo statuto;

c. la data del progetto di trasformazione, del bilancio di trasformazione e, se del caso, del bilancio intermedio;

d. il valore complessivo degli attivi e dei passivi;

e. le quote sociali e i diritti societari riconosciuti ai soci;

f. gli altri dati necessari concernenti la nuova forma giuridica.

Sezione 5: Trasferimento di patrimonio Art. 157 Notificazione e documenti giustificativi

Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento di patrimonio, l’ente giuridico trasferente deve fornire i documenti giustificativi seguenti:

a. il contratto di trasferimento (art. 71 LFus);

b. gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento (art. 70 cpv. 1 LFus), a meno che il contratto di trasferimento di patrimonio non rechi la firma di tutti i membri di tali organi.