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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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Sezione 7: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza Art. 161 Fusione

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Con la notificazione per l'iscrizione della fusione (art. 95 cpv. 4 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la sede dell’istituto di previdenza assuntore i documenti giustificativi seguenti:

a. il contratto di fusione (art. 90 LFus);

b. i bilanci di fusione degli istituti di previdenza trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 89 LFus);

c. le relazioni di revisione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 92 LFus);

d. le decisioni di fusione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 94 LFus);

e. la decisione di approvazione della fusione dell’autorità di vigilanza (art. 95 cpv. 3 LFus);

f. in caso di una fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova società.

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L’articolo 151 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione della fusione. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva la fusione.

Art. 162 Trasformazione

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Con la notificazione per l'iscrizione della trasformazione (art. 97 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all’articolo 155 nonché la decisione d’approvazione della trasformazione.

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L’articolo 156 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza.

Art. 163 Trasferimento di patrimonio

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L’articolo 157 si applica per analogia alla notificazione e ai documenti giustificativi.

2 L’articolo 158 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione.

Sezione 8: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di diritto pubblico Art. 164

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Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alla fusione di enti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in enti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio cui partecipa un istituto di diritto pubblico.

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Con la notificazione per l'iscrizione della fusione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio, l'istituto di diritto pubblico deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: