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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine

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Art. 153 Documenti giustificativi

1

Con la notificazione per l’iscrizione della scissione, le società partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti:

a. il contratto di scissione (art. 36 cpv. 1 e 37 LFus) o il progetto di scissione (art. 36 cpv. 2 e 37 LFus);

b. le decisioni di scissione delle società partecipanti, documentate da atto pubblico (art. 43 e 44 LFus);

c. le relazioni di revisione delle società partecipanti (art. 40 LFus);

d. se del caso, i documenti giustificativi relativi alla riduzione di capitale della società trasferente (art. 32 in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 2 LFus);

e. se del caso, i documenti giustificativi relativi all’aumento di capitale della società assuntrice (art. 33 LFus);

f. i documenti giustificativi relativi alla costituzione della società assuntrice (art. 34 LFus);

g. a meno che ciò non risulti da altri documenti giustificativi, la prova che sono state osservate le disposizioni concernenti la protezione dei creditori di cui all’articolo 45 LFus.

2

In caso di scissioni di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla scissione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera c, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell’organo superiore di direzione o di amminsitrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del

rapporto di scissione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui

all’articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti

determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell’assemblea generale.

Art. 154 Contenuto dell’iscrizione

1

L’iscrizione nel registro di commercio delle società assuntrici contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta, la sede nonché il numero di identificazione delle società partecipanti alla scissione;

b. la data del contratto o del progetto di scissione;

c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti secondo l’inventario;

d. le quote sociali o i diritti societari, come pure l’eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 37 lett. c LFus);

e. se del caso, l’aumento di capitale derivante dalla scissione;

f. se del caso, i dati necessari all’iscrizione della nuova società.

2

Nel caso di una scissione, l’iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta, la sede e il numero di identificazione di tutte le società partecipanti alla scissione;

b. il fatto che la società è cancellata a seguito di divisione (art. 51 cpv. 3 LFus).

3

Nel caso di una separazione, l’iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti: