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Consultazione 2006/35: Revisione totale dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) · 62 pagine
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Art. 158 Contenuto dell’iscrizione
L’iscrizione nel registro di commercio dell’ente giuridico trasferente contiene le indicazioni seguenti:
a. la ditta o il nome, la sede nonché il numero di identificazione degli enti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio;
b. la data del contratto di trasferimento;
c. il valore complessivo degli attivi e passivi trasferiti secondo l’inventario;
d. l’eventuale controprestazione.
Sezione 6: Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni
Art. 159 Fusione
1
Con la notificazione per l'iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la sede della fondazione assuntrice i documenti giustificativi seguenti:
a. la decisione di approvazione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus);
b. il contratto di fusione, se necessario, documentato da atto pubblico (art. 79 LFus);
c. i bilanci di fusione delle fondazioni trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 80 LFus);
d. la relazione di revisione (art. 81 LFus);
e. in caso di fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione di una fondazione.
2
In caso di fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorità di vigilanza, la fondazione assuntrice deve produrre le decisioni di fusione degli organi superiori delle fondazioni partecipanti (art. 84 cpv. 1 LFus).
3
L’articolo 151 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione della fusione. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva la fusione.
Art. 160 Trasferimento di patrimonio
1
Con la notificazione per l'iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 87 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
a. la decisione d’approvazione del trasferimento di patrimonio;
b. il contratto di trasferimento.
2
In caso di trasferimento del patrimonio di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorità di vigilanza, la fondazione trasferente deve produrre gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento.
3
L’articolo 158 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione del trasferimento di patrimonio. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.