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Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine
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Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
Art. 15 Modalità di collaborazione
Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo dei partenariati tra il settore pubblico e privato e le organizzazioni senza scopo di lucro così come al loro interno, al fine di cooperare con i Paesi in via di sviluppo e rafforzare la loro capacità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. In risposta ai bisogni concreti dei Paesi in via di sviluppo, questi partenariati innovatori porranno l’accento sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche nonché sugli scambi d’attività, di beni e di servizi culturali.
Art. 16 Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo
I Paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo, accordando, mediante strutture istituzionali e giuridiche appropriate, un trattamento preferenziale ai loro artisti e ad altri operatori culturali nonché ai loro beni e servizi culturali.
Art. 17 Cooperazione internazionale nelle situazioni di grave minaccia
contro le espressioni culturali
Le Parti contraenti collaborano per assistersi reciprocamente, prestando particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo nei casi menzionati all’articolo 8.
Art. 18 Fondo internazionale per la diversità culturale
1. Viene istituito un Fondo internazionale per la diversità culturale, denominato qui di seguito "Fondo".
2. Il Fondo è costituito da capitali depositati conformemente al Regolamento finanziario dell’UNESCO.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
a) contributi volontari delle Parti contraenti;
b) fondi assegnati a questo scopo dalla Conferenza generale dell’UNESCO;
c) versamenti, eventuali donazioni o lasciti di altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni regionali o internazionali e organismi pubblici o privati o persone private;
d) interessi dovuti sulle risorse del Fondo;
e) collette e introiti delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo;
f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo.
4. L’utilizzazione delle risorse del Fondo viene decisa dal Comitato intergovernativo sulla base delle indicazioni della Conferenza delle Parti contraenti contemplata all’articolo 22.
5. Il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza a scopo generale o specifico in relazione con determinati progetti, a condizione che abbia approvato questi progetti.