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Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine
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Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
volte a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.
3. Principio dell’uguale dignità e del rispetto di tutte le culture
La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento del principio di uguale dignità e del rispetto di tutte le culture, incluse quelle delle persone appartenenti alle minoranze e alle popolazioni autoctone.
4. Principio di solidarietà e di cooperazione internazionali
La cooperazione e la solidarietà internazionali dovrebbero consentire a tutti i Paesi, e in particolar modo ai Paesi in via di sviluppo, d’istituire e ottimizzare gli strumenti necessari alla loro espressione culturale, incluse le rispettive industrie culturali nascenti o consolidate, a livello locale, nazionale e internazionale.
5. Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo
Considerato che la cultura rappresenta un settore essenziale dello sviluppo, gli aspetti culturali ed economici dello sviluppo assumono pari importanza. Gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di usufruirne.
6. Principio di sviluppo sostenibile
La diversità culturale rappresenta un patrimonio sostanziale per gli individui e le società. Lo sviluppo sostenibile, di cui beneficiano le generazioni presenti e future, presuppone la protezione, la promozione e il mantenimento della diversità culturale.
7. Principio di accesso equo
L’accesso equo a un ventaglio ampio ed eterogeneo di espressioni culturali provenienti dal mondo intero e l’accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione costituiscono elementi importanti per valorizzare la diversità culturale e incentivare la comprensione reciproca.
8. Principio di apertura e di equilibrio
Quando gli Stati adottano misure volte a favorire la diversità delle espressioni culturali, dovrebbero provvedere anche a promuovere adeguatamente l’apertura ad altre culture umane e assicurarsi che le misure in questione rispettino gli obiettivi della presente Convenzione.
Sezione 2: Campo di applicazione
Art. 3 Campo di applicazione
La presente Convenzione si applica alle politiche e alle misure adottate dalle Parti contraenti nell’ambito della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali.