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Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine
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Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
Art. 21 Concertazione e coordinazione internazionali
Le Parti contraenti s’impegnano a promuovere gli obbiettivi e i principi della presente Convenzione in altre sedi internazionali. A questo scopo le Parti contraenti si consultano, se necessario, tenendo conto di questi obiettivi e di questi principi.
Sezione 6: Organi della Convenzione
Art. 22 Conferenza delle Parti contraenti
1. È costituita una Conferenza delle Parti contraenti quale organo plenario e supremo della presente Convenzione.
2. La Conferenza delle Parti contraenti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile nel quadro della Conferenza generale dell’UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se lo decide o se una domanda viene indirizzata al Comitato intergovernativo da almeno un terzo delle Parti contraenti.
3. La Conferenza delle Parti contraenti adotta il suo regolamento interno.
4. Le funzioni della Conferenza delle Parti contraenti consistono, tra l’altro:
a) nell’eleggere i membri del Comitato intergovernativo;
b) nel ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti contraenti della presente Convenzione trasmessi dal Comitato intergovernativo;
c) nell’approvare le direttive operazionali elaborate, su sua richiesta, dal Comitato intergovernativo;
d) nel prendere qualsiasi altra misura che ritiene necessaria per promuovere gli obbiettivi della presente Convenzione.
Art. 23 Comitato intergovernativo
1. Un Comitato intergovernativo è istituito presso l’UNESCO per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, denominato qui di seguito "Comitato intergovernativo". Esso è composto da rappresentanti di 18 Paesi che hanno aderito alla Convenzione ed è eletto per quattro anni dalla Conferenza delle Parti contraenti non appena la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all’articolo 29.
2. Il Comitato intergovernativo si riunisce una volta all’anno.
3. Il Comitato intergovernativo funziona sotto l’autorità della Conferenza delle Parti contraenti, conformemente alle sue direttive, e gli rende conto del suo operato.
4. Il numero dei membri del Comitato intergovernativo verrà aumentato a 24 dal momento in cui il numero delle Parti contraenti della Convenzione raggiungerà 50.
5. L’elezione dei membri del Comitato intergovernativo si basa sui principi della ripartizione geografica equa e della rotazione.