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Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine

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Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Parte contraente può ricorrere alla conciliazione, conformemente alla procedura allegata alla presente Convenzione. Le Parti contraenti esaminano in buona fede la proposta di risoluzione delle controversie della Commissione di conciliazione.

4. Le Parti contraenti possono, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che non riconoscono la procedura di conciliazione summenzionata. La Parte contraente che ha fatto tale dichiarazione, può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 26 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati

membri

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione, all’approvazione o all’adesione degli Stati membri dell’UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 27 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati non membri dell’UNESCO, ma membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’Organizzazione.

2. La presente Convenzione è aperta anche all’adesione dei territori che beneficiano di un’autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.

3. Le seguenti disposizioni si applicano alle organizzazioni d’integrazione economica regionale:

a) la presente Convenzione è aperta anche all’adesione di organizzazioni d’integrazione economica regionale, che, sotto riserva dei paragrafi seguenti, sono legate a tutti gli effetti dalle disposizioni della Convenzione allo stesso titolo degli Stati parte;

b) se uno o diversi Stati membri di una tale organizzazione sono anche Parti contraenti della presente Convenzione, questa organizzazione e questo o questi Stati membri definiscono le loro responsabilità nell’ambito dell’esecuzione dei loro obblighi in virtù della presente Convenzione. Questa ripartizione delle responsabilità viene applicata una volta terminata la procedura di notifica descritta al capoverso (c). L’organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati a esercitare in concorrenza i diritti derivanti dalla presente Convenzione. Inoltre, nei campi di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica dispongono, per esercitare il loro