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Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine
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Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
come se venisse ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri dell’organizzazione in questione.
Art. 30 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari
Riconoscendo che gli accordi internazionali legano anche le Parti contraenti indipendentemente dai loro sistemi costituzionali, le seguenti disposizioni si applicano alle Parti contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:
a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi delle Parti contraenti che non sono Stati federali;
b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, contee, province o Cantoni, che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà, se necessario, le autorità competenti delle unità costitutive quali Stati, contee, province o Cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all’adozione.
Art. 31 Denuncia
1. Le Parti contraenti possono denunciare la presente Convenzione.
2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari della Parte denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.
Art. 32 Funzioni del depositario
In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell’UNESCO informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri e le organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui all’articolo 27 nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionati agli articoli 26 e 27 e delle denunce previste dall’articolo 31.
Art. 33 Emendamenti
1. Tutte le Parti contraenti possono proporre emendamenti alla presente Convenzione mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutte le Parti contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà delle Parti contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale