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Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine
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Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro e viceversa;
c) un’organizzazione d’integrazione economica regionale e il suo Stato o i suoi Stati membri che hanno convenuto una ripartizione delle responsabilità come previsto dal capoverso (b) informano le Parti contraenti della ripartizione proposta come segue:
i) nel suo strumento di adesione, questa organizzazione indica in modo preciso la ripartizione delle responsabilità per quanto riguarda le questioni trattate dalla Convenzione;
ii) in caso di un’ulteriore modifica delle rispettive responsabilità, l’organizzazione d’integrazione economica regionale informa il depositario delle proposte di modifica di queste responsabilità; dal canto suo il depositario ne informa le Parti contraenti;
d) si presume che gli Stati membri di un’organizzazione d’integrazione economica regionale che diventano Parti contraenti della Convenzione siano competenti in tutti gli ambiti che non sono oggetto di un trasferimento di competenza all’organizzazione espressamente dichiarata o segnalata al depositario;
e) per "organizzazione d’integrazione economica regionale" s’intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate, a cui questi Stati hanno trasferito la loro competenza nei contesti previsti dalla presente Convenzione e che, secondo le sue procedure interne, è stata debitamente autorizzata a diventarne Parte.
4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.
Art. 28 Punto di contatto
Quando diventano Parti della presente Convenzione, le Parti contraenti designano il punto di contatto di cui all’articolo 9.
Art. 29 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati o le organizzazioni regionali d’integrazione economica che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altra Parte contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Ai sensi del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un’organizzazione d’integrazione economica regionale deve essere considerato