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Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine
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Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
Art. 13 Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile
Le Parti contraenti s’impegnano a integrare la cultura nelle loro politiche di sviluppo a tutti i livelli, in vista di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile, favorendo in questo modo gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.
Art. 14 Cooperazione allo sviluppo
Le Parti contraenti s’impegnano a sostenere una cooperazione allo sviluppo sostenibile e a ridurre la povertà, tenendo particolarmente conto delle esigenze specifiche dei Paesi in via di sviluppo, in vista di favorire il delinearsi di un settore culturale dinamico, adottando tra l’altro le misure seguenti:
a) consolidare le industrie culturali nei Paesi in via di sviluppo,
i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturali nei Paesi in via di sviluppo;
ii) agevolando l’accesso più ampio delle loro attività, dei loro beni e dei loro servizi culturali al mercato mondiale e ai circuiti di distribuzione internazionali;
iii) permettendo il sorgere di mercati locali e regionali duraturi;
iv) adottando, per quanto possibile, misure adeguate nei Paesi sviluppati in vista di agevolare l’accesso al loro territorio delle attività, dei beni e dei servizi culturali dei Paesi in via di sviluppo;
v) sostenendo il lavoro creativo e facilitando nella misura del possibile la mobilità degli artisti provenienti da Paesi in via di sviluppo;
vi) sostenendo una collaborazione adeguata tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, segnatamente nel settore musicale e cinematografico;
b) rafforzare le capacità mediante lo scambio d’informazioni, di esperienze e di perizie, nonché attraverso la creazione di risorse umane nel settore pubblico e privato dei Paesi in via di sviluppo, segnatamente nell’ambito delle capacità strategiche e gestionali, dell’elaborazione e dell’attuazione di politiche, della promozione e della distribuzione delle espressioni culturali, dello sviluppo di medie, piccole e microimprese, dell’impiego tecnologico nonché dello sviluppo e del trasferimento di competenze;
c) trasferire tecnologie e sapere attraverso l’attuazione di misure d’incitamento adeguate, segnatamente nell’ambito delle industrie e imprese culturali;
d) garantire un sostegno finanziario mediante:
i) l’istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale in conformità all’articolo 18;
ii) l’attribuzione di un aiuto pubblico allo sviluppo in base alle esigenze, compresa un’assistenza tecnica volta a stimolare e a sostenere la creatività;
iii) altre forme di sostegno economico, quali prestiti con tassi d’interesse contenuti, sussidi e altri meccanismi di finanziamento.