Progetto

Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

presenterà questa proposta alla sessione successiva della Conferenza delle Parti contraenti, per discussione ed eventuale adozione.

2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione saranno sottoposti alle Parti contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per le Parti contraenti che li avranno ratificati, accettati, approvati o vi avranno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entreranno in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi delle Parti contraenti. Successivamente, per ogni Parte contraente che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, tale emendamento entrerà in vigore tre mesi dopo che la Parte contraente avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all’articolo 23 riguardanti il numero dei membri del Comitato intergovernativo. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato o un’organizzazione d’integrazione economica regionale ai sensi dell’articolo 27 che diventa Parte contraente della presente Convenzione dopo l’entrata in vigore degli emendamenti, in conformità al paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un’intenzione diversa, è considerato:

a) Parte contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e

b) Parte contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Parte non vincolata da tali emendamenti.

Art. 34 Testi facenti fede

La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 35 Registrazione

In conformità all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.