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Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine
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Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
6. I contributi per il Fondo non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o ad altro che sia incompatibile con gli obiettivi della presente Convenzione.
7. Le Parti contraenti s’impegnano a versare regolarmente contributi volontari per l’attuazione della presente Convenzione.
Art. 19 Scambio, analisi e diffusione delle informazioni
1. Le Parti contraenti si accordano per scambiare le informazioni e la valutazione relative alla raccolta dei dati e alle statistiche riguardanti la diversità delle espressioni culturali nonché le esperienze più significative per la protezione e la promozione di quest’ultima.
2. Grazie ai meccanismi esistenti in seno al Segretariato, l’UNESCO facilita la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni, statistiche ed esperienze più significative in materia.
3. Inoltre l’UNESCO costituisce e aggiorna una banca dati riguardante i diversi settori e organismi governativi, privati e senza scopo di lucro, operanti nel campo delle espressioni culturali.
4. Per facilitare la raccolta dei dati, l’UNESCO accorda particolare attenzione al consolidamento delle capacità e dell’esame delle Parti contraenti che formulano la richiesta di assistenza in materia.
5. La raccolta delle informazioni definite nel presente articolo completa l’informazione a cui mirano le disposizioni dell’articolo 9.
Sezione 5: Relazioni con gli altri strumenti
Art. 20 Relazioni con gli altri strumenti: sostegno reciproco,
complementarità e non subordinazione
1. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di soddisfare in buona fede i loro obblighi in virtù della presente Convenzione e di tutti gli altri trattati di cui sono parte. Senza quindi subordinare la presente Convenzione agli altri trattati,
a) esse promuovono il sostegno reciproco tra la presente Convenzione e gli altri trattati a cui hanno aderito; e
b) quando interpretano e applicano gli altri trattati a cui hanno aderito o quando sottoscrivono altri obblighi internazionali, le Parti contraenti tengono conto delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.
2. Nessun punto della presente Convenzione può essere interpretato come una modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti contraenti a titolo di altri trattati a cui hanno aderito.