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Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine

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Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

f) misure che mirano a stabilire e a sostenere in modo adeguato le istituzioni del servizio pubblico;

g) misure volte a promuovere e sostenere gli artisti e tutte le altre persone impegnate nella creazione di espressioni culturali;

h) misure volte a promuovere la diversità dei media, anche nell’ambito del servizio pubblico della radiodiffusione.

Art. 7 Misure destinate a promuovere le espressioni culturali

1. Le Parti contraenti s’impegnano a creare sul proprio territorio un ambiente che stimoli individui e gruppi sociali:

a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali e ad averne accesso, tenendo in debita considerazione le condizioni e le esigenze specifiche delle donne e dei vari gruppi sociali, incluse le persone appartenenti alle minoranze e le popolazioni autoctone;

b) ad avere accesso a espressioni culturali diverse provenienti dal proprio territorio o da altri Paesi.

2. Le Parti contraenti s’impegnano inoltre a riconoscere l’importante contributo fornito da artisti e da altre persone impegnate nei processi creativi, da comunità culturali e da organizzazioni che li sostengono nella loro attività nonché il loro ruolo centrale che consiste nell’alimentare la diversità delle espressioni culturali.

Art. 8 Misure volte a proteggere le espressioni culturali

1. Senza pregiudicare le disposizioni sancite dagli articoli 5 e 6, le Parti contraenti possono individuare sul proprio territorio l’esistenza di situazioni particolari che espongono le espressioni culturali al rischio di estinzione, a una grave minaccia o che rendano necessarie qualsiasi genere di salvaguardia urgente.

2. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti possono ricorrere a qualsiasi misura adeguata per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni descritte al paragrafo 1.

3. Le Parti contraenti rendono conto al Comitato intergovernativo contemplato all’articolo 23 in merito alle misure adottate per fronteggiare le esigenze del caso. Il Comitato può quindi formulare raccomandazioni adeguate al riguardo.

Art. 9 Scambio d’informazioni e trasparenza

Le Parti contraenti:

a) forniscono, mediante un rapporto quadriennale all’attenzione dell’UNESCO, informazioni appropriate sulle misure adottate allo scopo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sia sul proprio territorio che a livello internazionale;

b) designano un punto di contatto incaricato dello scambio d’informazioni in relazione alla presente Convenzione;