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Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 18 pagine
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Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
6. Senza pregiudicare le altre competenze che gli sono conferite dalla presente Convenzione, le funzioni del Comitato intergovernativo sono le seguenti:
a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, incoraggiare e garantire il controllo della sua attuazione;
b) preparare e sottoporre all’approvazione della Conferenza delle Parti contraenti, su sua richiesta, direttive operazionali riguardanti l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni della Convenzione;
c) trasmettere alla Conferenza delle Parti contraenti i rapporti delle Parti della Convenzione, corredati dalle sue osservazioni e da un riassunto del loro contenuto;
d) fare raccomandazioni appropriate riguardo alle situazioni denunciate dalle Parti contraenti della Convenzione, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione, in particolare l’articolo 8;
e) stabilire procedure e altri meccanismi di consultazione per promuovere gli obiettivi e i principi della presente Convenzione in altre sedi internazionali;
f) adempiere a qualsiasi altro compito che gli può essere affidato dalla Conferenza delle Parti contraenti.
7. Conformemente al suo Regolamento interno, il Comitato intergovernativo può invitare in qualsiasi momento organismi pubblici o privati così come persone fisiche a partecipare alle sue sedute per poterli consultare su questioni specifiche.
8. Il Comitato intergovernativo stabilisce e sottopone il suo Regolamento interno all’approvazione della Conferenza delle Parti contraenti.
Art. 24 Segretariato dell’UNESCO
1. Gli organi della Convenzione sono assistiti dal Segretariato dell’UNESCO.
2. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti contraenti e del Comitato intergovernativo nonché il progetto di ordine del giorno delle loro riunioni, contribuisce all’applicazione delle loro decisioni e ne fa rapporto.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 25 Soluzione delle controversie
1. In caso di controversie tra le Parti contraenti della presente Convenzione sull’interpretazione o sull’applicazione della Convenzione, le Parti contraenti cercano una soluzione mediante negoziazioni.
2. Se le Parti contraenti interessate non riescono a giungere a un accordo mediante negoziazioni, hanno la possibilità di ricorrere di comune accordo ai buoni uffici o richiedere la mediazione da parte di terzi.
3. Se non si è proceduto ai buoni uffici o alla mediazione o se le controversie non hanno potuto essere risolte mediante negoziazioni, buoni uffici o mediazione, una