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Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 15 pagine

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Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali intangibili

f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal Comitato.

4. L’uso delle risorse da parte del Comitato sarà deciso in base a direttive stabilite dall’Assemblea generale.

5. Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali e specifici che si riferiscono a determinati progetti, purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.

6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo, che sia incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione, può essere imposta per i contributi erogati al Fondo.

Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo

1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti della presente Convenzione s’impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui ammontare – stabilito sotto forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati – sarà fissato dall’Assemblea generale. Questa decisione dell’Assemblea generale sarà adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente potrà superare l’1 per cento del contributo al bilancio preventivo regolamentare dell’UNESCO.

2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all’articolo 32 o all’articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforzerà di ritirare tale dichiarazione mediante una notifica al Direttore generale dell’UNESCO. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione non avrà effetto per quanto riguarda il contributo dovuto dallo Stato fino alla data in cui si apre la successiva sessione dell’Assemblea generale.

4. Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i contributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo saranno pagati su base regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi di cui sarebbero stati debitori se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l‘anno in corso e per l’anno civile immediatamente precedente non sarà eleggibile in quanto membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale Stato già membro del Comitato terminerà alla data delle elezioni stabilita all’articolo 6 della presente Convenzione.