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Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 15 pagine

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Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali intangibili

2. Il “patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l’altro nei seguenti settori:

a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;

b) le arti dello spettacolo;

c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;

d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;

e) l’artigianato tradizionale.

3. Per “salvaguardia” s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

4. Per “Stati contraenti” s’intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.

5. La presente Convenzione si applica mutatis mutandis ai territori di cui all’articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l’espressione “Stati contraenti” si riferisce anche a questi territori.

Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali

Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di

a) alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a cui una parte del patrimonio culturale immateriale è direttamente associata; o

b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.

Sezione 2: Organi della Convenzione

Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti

1. Viene istituita un’Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito denominata “l’Assemblea generale”. L’Assemblea generale è l’organismo sovrano della presente Convenzione.

2. L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di almeno un terzo degli Stati contraenti.