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Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 15 pagine

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Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Art. 23 Richieste di assistenza internazionale

1. Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio.

2. Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti.

3. La domanda includerà le informazioni previste dall’articolo 22, paragrafo 1, assieme alla documentazione necessaria.

Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari

1. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l’assistenza internazionale concessa sarà regolamentata per mezzo di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato.

2. In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario parteciperà, entro i limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un’assistenza internazionale.

3. Lo Stato contraente beneficiario sottoporrà al Comitato un rapporto sull’uso che viene fatto dell’assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Sezione 6: Fondo per il patrimonio culturale immateriale

Art. 25 Natura e risorse del Fondo

1. È istituito un “Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” denominato qui di seguito “Il Fondo”.

2. Il Fondo sarà costituito da fondi d’investimento, in conformità con il Regolamento finanziario dell’UNESCO.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

a) contributi degli Stati contraenti;

b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO;

c) contributi, donazioni o lasciti eventualmente forniti da:

i) altri Stati;

ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre organizzazioni internazionali;

iii) organismi pubblici o privati, persone fisiche;

d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;

e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a vantaggio del Fondo;