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Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 15 pagine

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Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali intangibili

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati membri dell’UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 33 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati non membri dell’UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’UNESCO.

2. La presente Convenzione sarà altresì aperta all’adesione dei territori che beneficiano di un‘autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.

3. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende della competenza dal potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi degli Stati contraenti che non sono Stati federali;

b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, paesi, province o cantoni che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà le autorità competenti delle unità costitutive tali Stati,