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Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 15 pagine
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Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
Sezione 3: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale
Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti
Ciascuno Stato contraente:
a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;
b) fra le misure di salvaguardia di cui all’articolo 2, paragrafo 3, individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.
Art. 12 Inventari
1. Al fine di provvedere all’individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.
2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l’articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.
Art. 13 Altre misure di salvaguardia
Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compirà ogni sforzo per:
a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;
b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;
c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;
d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell’ambito di “forum” e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;
ii) garantire l’accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l’accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale;