Progetto
Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all’Assemblea generale, per approvazione, i criteri relativi all’istituzione, all’aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista rappresentativa.
Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere
urgentemente salvaguardato
1. Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscriverà tale patrimonio nella Lista, su richiesta dello Stato contraente interessato.
2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all’Assemblea generale, per approvazione, i criteri per l’istituzione, l’aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.
3. In casi di estrema urgenza, i cui criteri obbiettivi saranno approvati dall’Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessato.
Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale
1. Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai criteri che dovranno essere definiti dal Comitato e approvati dall’Assemblea generale, il Comitato selezionerà e promuoverà periodicamente progetti, programmi e attività nazionali, subregionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.
2. A tal fine il Comitato riceverà, esaminerà e approverà le richieste di assistenza internazionale degli Stati contraenti per l’elaborazione di tali proposte.
3. Il Comitato accompagnerà la realizzazione di tali progetti, programmi e attività, divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.
Sezione 5: Cooperazione e assistenza internazionali
Art. 19 Cooperazione
1. Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, tra l’altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte, nonché l’istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.
2. Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d’interesse generale per l’umanità e a tal fine essi