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Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 15 pagine

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Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

3. L’Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio

culturale immateriale

1. Viene qui istituito nell’ambito dell’UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato “il Comitato”. Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all’articolo 34.

2. Il numero di Stati membri del Comitato sarà aumentato a 24 non appena 50 Stati contraenti avranno aderito alla presente Convenzione.

Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato

1. L’elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un’equa alternanza e rappresentanza geografica.

2. Gli Stati membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni dagli Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea generale.

3. Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati saranno scelti mediante estrazione a sorte durante la prima elezione.

4. Ogni due anni, l’Assemblea generale rinnoverà metà degli Stati membri del Comitato.

5. Essa eleggerà inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i posti vacanti.

6. Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi.

7. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno fra i loro rappresentanti le persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.

Art. 7 Compiti del Comitato

Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Convenzione, i compiti di quest’ultimo consistono nel:

a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e sorvegliare la sua attuazione;

b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;

c) elaborare e sottoporre all’Assembla generale per l’approvazione un progetto per l’uso delle risorse del Fondo, conformemente all’articolo 25;

d) cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a tal fine, in conformità con l’articolo 25;