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Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 15 pagine

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Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

paesi, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all’adozione.

Art. 36 Denuncia

1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.

2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.

3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 37 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell’UNESCO, informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri di cui all’articolo 33, nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denuncie previste all’articolo 36.

Art. 38 Emendamenti

1. Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale proposta alla sessione successiva dell’Assemblea generale per discussione ed eventuale adozione.

2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all’articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.