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Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 15 pagine
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Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo
Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall’articolo 26 informeranno al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.
Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi
Gli Stati contraenti forniranno nella misura del possibile il loro supporto alle campagne per la raccolta di fondi organizzate a vantaggio del Fondo sotto gli auspici dell’UNESCO.
Sezione 7: Rapporti
Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti
Gli Stati contraenti sottoporranno al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità definite del Comitato, rapporti sulle misure legislative, amministrative e le altre misure adottate per l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 30 Rapporti del Comitato
1. Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all’articolo 29, il Comitato presenterà un rapporto a ciascuna delle sessioni dell’Assemblea generale.
2. Il rapporto sarà sottoposto all’attenzione della Conferenza generale dell’UNESCO.
Sezione 8: Disposizioni transitorie
Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale
e immateriale dell’umanità
1. Il Comitato inserirà nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità le voci proclamate “capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità” prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La loro integrazione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità non pregiudicherà in alcun modo i criteri per le future iscrizioni decise in conformità all’articolo 16, paragrafo 2.
3. Nessuna ulteriore proclamazione potrà essere effettuata dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.