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Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 15 pagine
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Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali intangibili
6. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l’entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un’intenzione diversa, è considerato:
a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti.
Art. 39 Testi autorevoli
La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese, russa, i sei testi facenti ugualmente fede.
Art. 40 Registrazione
In conformità all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.