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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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2Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in una borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l’emissione o l’emittente sottostanno a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti:
a. dalla Banca nazionale svizzera;
b. dalla Banca centrale di un Stato membro dell’Unione europea;
c. dalla Banca centrale europea;
d. dall’Unione europea;
e. dalla Banca europea per gli investimenti;
f. dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE);
g. da un altro Stato, compresi i suoi Stati membri;
h. da un’organizzazione internazionale di carattere pubblico alla quale appartiene la Svizzera o almeno uno Stato membro dell’Unione europea;
i. da un ente di diritto pubblico;
j. da un’impresa i cui valori mobiliari sono quotati in una borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico;
k. da una banca, da un commerciante di valori mobiliari o da un altro istituto sottoposti a una vigilanza equivalente a quella della Svizzera.
Art. 71 Liquidità
(art. 54 cpv. 2 LICol)
Si considerano liquidità gli averi bancari nonché i crediti da operazioni pensionistiche a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi.
Art. 72 Prestito di valori mobiliari (securities lending) e operazioni pensio-
nistiche (repo, reverse repo)
(art. 55 cpv. 1 lett. a e b LICol)
1Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche sono ammessi soltanto in vista di una gestione efficiente del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile dello svolgimento conforme al mercato e ineccepibile del prestito di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche.
2Le banche, i broker, gli istituti di assicurazione e le organizzazioni di clearing di valori mobiliari possono essere assunte come prestatore per le operazioni di prestito di valori mobiliari sempreché siano specializzate nel prestito di valori mobiliari e forniscano garanzie corrispondenti al volume e al rischio delle operazioni prospettate. Le operazioni pensionistiche possono essere svolte alle medesime condizioni con gli istituti menzionati.
3Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere disciplinati in un contratto quadro standard.