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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Art. 67 Valori mobiliari
(art. 54 LICol)
1Si considerano valori mobiliari le cartevalori e i diritti valori ai sensi dell’articolo 54 capoverso 1 della legge, che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare tramite sottoscrizione o permuta simili cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant.
2Gli investimenti in valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico, è prevista dalle condizioni di emissione. I titoli devono essere alienati entro un mese se a distanza di un anno dal loro acquisto non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico.
Art. 68 Strumenti finanziari derivati
(art. 54 e 56 LICol)
1Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi se:
a. sono basati su investimenti ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettere a, c– d, indici finanziari, saggi di interesse, corsi del cambio o valute;
b. i valori di base sui quali poggiano sono ammessi come investimento dal regolamento del fondo;
c. sono disciplinati da una borsa o da un altro mercato regolato, aperto al pubblico.
2Nel caso di operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) devono inoltre essere adempite le seguenti esigenze:
a. la controparte è un istituto bancario o finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste operazioni;
b. i derivati OTC sono quotati quotidianamente e sono valutabili in modo affidabile e ricostruibile.
3L’impegno complessivo che risulta a un fondo in valori mobiliari dagli strumenti finanziari non deve superare il 100 per cento del patrimonio netto del fondo. L’impegno finanziario totale non deve superare il 200 per cento del patrimonio netto del fondo. Tenuto conto della possibilità di assunzione temporanea di crediti nella misura massima del 10 per cento del patrimonio netto del fondo, l’impegno totale non deve superare il 210 per cento del patrimonio netto del fondo.
4I warrant devono essere trattati come gli strumenti finanziari derivati.
Art. 69 Investimenti in altri investimenti collettivi di capitale (fondi mirati)
(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV possono investire soltanto in altri fondi mirati se:
a. i loro documenti limitano complessivamente al 10 per cento gli investimenti in altri fondi mirati;