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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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tario del medesimo emittente. In questo caso devono essere osservate le seguenti regole:

a. gli investimenti devono essere ripartiti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni;

b. il 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti dalla medesima emissione;

c. il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono rinviare alla speciale autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Devono inoltre essere indicati gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo, come pure i garanti corrispondenti;

d. il regolamento del fondo deve menzionare gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo e i garanti corrispondenti.

3L’autorità di vigilanza concede l’autorizzazione se la protezione degli investitori non ne è pregiudicata.

4Gli investimenti ai sensi del presente articolo non vanno presi in considerazione nell’osservanza del limite del 40 per cento di cui all’articolo 74 capoverso 2.

Art. 80 Limitazione della partecipazione a un solo emittente

(art. 57 cpv. 2 LICol)

1La direzione del fondo e la SICAV non possono acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono loro di esercitare un notevole influsso sulla direzione di un emittente.

2L’autorità di vigilanza può consentire un’eccezione se la direzione del fondo o la SICAV forniscono la prova che non esercitano un influsso notevole.

3La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare per il patrimonio del fondo al massimo:

a. il 10 per cento sia dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, sia delle obbligazioni, sia degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente;

b. il 25 per cento delle quote ad altri investimenti collettivi di capitale che adempiono le condizioni di cui all’articolo 69.

4La limitazione ai sensi del capoverso 3 non si applica se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote ad altri investimenti collettivi di capitale.

5Le limitazioni ai sensi dei capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di carattere pubblico alla quale appartengono la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.