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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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a. l’adempimento delle attribuzioni di cui all’articolo 716a del Codice delle obbligazioni9;
b. la fissazione dei principi della politica di investimento;
c. la designazione della banca depositaria;
d. la creazione di nuovi segmenti patrimoniali, sempreché gli statuti lo prevedano;
e. l’elaborazione del prospetto e del prospetto semplificato;
f. l’amministrazione, segnatamente la gestione dei rischi, il sistema interno di controllo (SIC) e la conformità.
2I compiti di cui al capoverso 1 lettere a–c non possono essere delegati.
3Gli articoli 43 e 44 si applicano per analogia all’organizzazione della SICAV con gestione autonoma.
Art. 63 Delega dell’amministrazione
(art. 51 cpv. 5 LICol)
1Se il consiglio di amministrazione incarica una direzione del fondo di amministrare la SICAV, i diritti e gli obblighi dei partner contrattuali devono essere enumerati in un contratto scritto, segnatamente:
a. i compiti trasferiti;
b. la competenza eventuale di effettuare un’ulteriore delega;
c. l’obbligo di rendiconto della direzione del fondo;
d. i diritti di controllo del consiglio di amministrazione.
2L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli.
Capitolo 3: Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 64 Osservanza delle prescrizioni di investimento
(art. 52 segg. LICol)
1Le limitazioni percentuali del presente capitolo si riferiscono, se non disposto altrimenti, al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere adempite costantemente.
2Se le limitazioni sono superate in seguito a modifiche del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato alla misura ammessa, tutelando gli interessi degli investitori.
9 RS 220