Progetto
Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 29Fedlex · Progetto
Art. 81 Obblighi speciali di informazione del prospetto
(art. 75 LICol)
1Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono operati investimenti in strumenti finanziari derivati. Se vengono operati investimenti in strumenti finanziari derivati occorre spiegare se queste operazioni sono effettuate come elemento della strategia di investimento o come copertura di rubriche di investimento e quali sono le ripercussioni del loro impiego sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.
2Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare specialmente se la direzione del fondo o la SICAV possono investire precipuamente il patrimonio del fondo in investimenti diversi da quelli di cui all’articolo 66 capoverso 1 lettere a ed e oppure se esse costituiscono un fondo indicizzato (art. 78).
3
Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare specialmente se a causa della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate il patrimonio netto di un fondo in valori mobiliari può presentare una più forte volatilità o un effetto di leva.
Sezione 3: Fondi immobiliari
Art. 82 Investimenti ammessi
(art. 59 cpv. 1 e 62 LICol)
1Gli investimenti dei fondi immobiliari devono essere espressamente elencati nel regolamento del fondo.
2Si considerano beni fondiari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge:
a. gli edifici di abitazione;
b. gli immobili adibiti a uso commerciale, che servono esclusivamente o prevalentemente a scopi commerciali; la quota commerciale è prevalente se il relativo reddito rappresenta almeno il 60 per cento del reddito immobiliare (immobili adibiti a uso commerciale);
c. costruzioni a utilizzazione mista, che servono a scopi di abitazione e a scopi commerciali; è data utilizzazione mista se il reddito della parte commerciale rappresenta più del 20 per cento, ma meno del 60 per cento del reddito immobiliare;
d. la proprietà per piani;
e. il terreno edificabile (compresi gli stabili da demolire) e gli edifici in costruzione;
f. le costruzioni in diritto di superficie.
3Sono ammessi come ulteriori investimenti:
a. le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno;