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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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Art. 81 Obblighi speciali di informazione del prospetto

(art. 75 LICol)

1Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono operati investimenti in strumenti finanziari derivati. Se vengono operati investimenti in strumenti finanziari derivati occorre spiegare se queste operazioni sono effettuate come elemento della strategia di investimento o come copertura di rubriche di investimento e quali sono le ripercussioni del loro impiego sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.

2Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare specialmente se la direzione del fondo o la SICAV possono investire precipuamente il patrimonio del fondo in investimenti diversi da quelli di cui all’articolo 66 capoverso 1 lettere a ed e oppure se esse costituiscono un fondo indicizzato (art. 78).

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Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare specialmente se a causa della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate il patrimonio netto di un fondo in valori mobiliari può presentare una più forte volatilità o un effetto di leva.

Sezione 3: Fondi immobiliari

Art. 82 Investimenti ammessi

(art. 59 cpv. 1 e 62 LICol)

1Gli investimenti dei fondi immobiliari devono essere espressamente elencati nel regolamento del fondo.

2Si considerano beni fondiari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge:

a. gli edifici di abitazione;

b. gli immobili adibiti a uso commerciale, che servono esclusivamente o prevalentemente a scopi commerciali; la quota commerciale è prevalente se il relativo reddito rappresenta almeno il 60 per cento del reddito immobiliare (immobili adibiti a uso commerciale);

c. costruzioni a utilizzazione mista, che servono a scopi di abitazione e a scopi commerciali; è data utilizzazione mista se il reddito della parte commerciale rappresenta più del 20 per cento, ma meno del 60 per cento del reddito immobiliare;

d. la proprietà per piani;

e. il terreno edificabile (compresi gli stabili da demolire) e gli edifici in costruzione;

f. le costruzioni in diritto di superficie.

3Sono ammessi come ulteriori investimenti:

a. le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno;