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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Art. 73 Assunzione e concessione di crediti; onere del patrimonio del fondo
(art. 54 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol)
1A carico del fondo in valori mobiliari:
a. non possono essere concessi crediti o concluse fideiussioni;
b. può essere costituito in pegno o trasferito a titolo di garanzia un massimo del 25 del patrimonio netto del fondo.
2I fondi in valori mobiliari possono assumere crediti temporanei fino a un massimo del 10 per cento del patrimonio netto del fondo.
3Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate come reverse repo non sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a.
4Le operazioni pensionistiche effettuate come repo sono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, a meno che i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un’operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari di medesimo tipo e di medesima bonità in relazione con un’operazione pensionistica opposta (reverse repo).
Art. 74 Ripartizione del rischio nel caso dei valori mobiliari e degli strumen-
ti del mercato monetario
(art. 57 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV possono investire il 10 per cento al massimo del patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari derivati, in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
2Il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5 per cento del patrimonio del fondo non deve superare il 40 per cento del patrimonio del fondo. Questa limitazione non si applica ai depositi a vista e a termine ai sensi dell’articolo 75 e alle operazioni con derivati OTC ai sensi dell’articolo 76 la cui controparte è una banca ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera e.
Art. 75 Ripartizione del rischio nel caso di depositi a vista e a termine
La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in depositi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia degli investimenti in averi bancari (art. 66 cpv. 1 lett. e), sia delle liquidità (art. 71).
Art. 76 Ripartizione del rischio nel caso di operazioni OTC e di derivati
1La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 5 per cento del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte.
2Il limite è aumentato al 10 per cento del patrimonio del fondo se la controparte è una banca ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera e.