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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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3I fondi in valori mobiliari e gli altri fondi devono adempiere le limitazioni di investimento entro sei mesi dal loro lancio.
4I fondi immobiliari devono adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal loro lancio.
5Su richiesta della direzione del fondo e della SICAV, l’autorità di vigilanza può estendere i termini dei capoversi 3 e 4.
Art. 65 Oggetto degli umbrella fund
(art. 92 segg. LICol)
1Gli umbrella fund possono comprendere soltanto segmenti patrimoniali del medesimo tipo di fondo.
2Si considerano tipi di fondo:
a. i fondi in valori mobiliari;
b. i fondi immobiliari;
c. gli altri fondi per investimenti tradizionali;
d. gli altri fondi per investimenti alternativi.
Sezione 2: Fondo in valori mobiliari
Art. 66 Investimenti ammessi
(art. 54 cpv. 1 e 2 LICol)
1Sono ammessi investimenti in:
a. valori mobiliari ai sensi dell’articolo 67;
b. strumenti finanziari derivati ai sensi dell’articolo 68;
c. quote a investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze dell’articolo 69;
d. strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 70;
e. depositi a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato se la banca vi è sottoposta a una vigilanza equivalente a quella della Svizzera.
2Non sono ammessi gli investimenti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci.
3Negli investimenti diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo.
4La SICAV può acquistare patrimonio mobile o immobile indispensabile all’esercizio diretto della sua attività. L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli.