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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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b. a questi fondi mirati si applicano disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne lo scopo, l’organizzazione, la politica di investimento, la protezione degli investitori, la ripartizione del rischio, la custodia separata del patrimonio del fondo, l’assunzione di crediti, la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di cartevalori e di strumenti del mercato monetario, l’emissione e il riscatto di quote e il contenuto del rapporto semestrale e annuale;

c. questi fondi mirati sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nel loro Stato di sede e vi sottostanno a una vigilanza destinata alla protezione degli investitori equivalente a quella svizzera e se è garantita l’assistenza amministrativa internazionale.

2Esse possono investire al massimo:

a. il 20 per cento del patrimonio del fondo in quote del medesimo fondo mirato; e

b. il 30 per cento del patrimonio del fondo in quote di altri fondi mirati che non corrispondono alle direttive determinanti dell’Unione europea (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM).

3Gli articoli 74–79 non si applicano agli investimenti in fondi mirati.

4Non possono essere riscosse commissioni di emissione e di riscatto, ma unicamente una commissione amministrativa ridotta, se la direzione del fondo e la SICAV acquistano fondi mirati che sono gestiti direttamente o indirettamente da loro stesse oppure sono gestiti da una società alla quale esse sono vincolate soltanto da un’amministrazione comune o da un controllo oppure da una partecipazione diretta o indiretta a oltre il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.

5Al posto della commissione amministrativa ridotta può anche essere riscossa la differenza tra la commissione amministrativa effettiva dell’investimento collettivo di capitale da investire e quella del fondo mirato.

6Se, conformemente al regolamento del fondo, una parte importante del patrimonio del fondo può essere investita in altri investimenti collettivi di capitale:

a. il regolamento del fondo, il prospetto e il prospetto semplificato devono contenere indicazioni sull’entità massima delle commissioni amministrative che devono essere sopportate dallo stesso investimento collettivo di capitale da investire, come pure dal fondo mirato;

b. nel rapporto annuale deve essere indicata l’entità massima della quota di commissioni amministrative che devono essere sopportate dall’investimento collettivo di capitale da investire e dal fondo mirato.

Art. 70 Strumenti del mercato monetario

(art. 54 cpv. 1 LICol)

1La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare strumenti del mercato monetario sempreché siano liquidi e valutabili e siano quotati in una borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico.