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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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3Gli strumenti finanziari derivati, eccettuati i derivati basati su indici, e i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC devono figurare nelle prescrizioni sulla ripartizione del rischio ai sensi degli articoli 69 e 74–80.

Art. 77 Limitazioni complessive

1Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi degli articoli 74–76 presso il medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.

2Le limitazioni di cui agli articoli 74–76 e 79 capoverso 1 non possono essere cumulate.

3Nel caso degli umbrella fund queste limitazioni si applicano singolarmente a ogni segmento patrimoniale.

4Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali di rendiconto sono considerate come un unico emittente.

Art. 78 Eccezioni per i fondi indicizzati

(art. 57 LICol)

1La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente se:

a. il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice dei diritti di partecipazione e di credito (indice del fondo) riconosciuto dall’autorità di vigilanza; e

b. l’indice è sufficientemente diversificato, è rappresentativo del mercato al quale si riferisce ed è pubblicato in modo adeguato.

2Il limite è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente che predominano sui mercati regolati. Questa eccezione può essere rivendicata per un solo emittente.

Art. 79 Eccezioni per investimenti garantiti o emessi dai poteri pubblici

(art. 57 cpv. 1 LICol)

1La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, sempreché siano emessi o garantiti:

a. da uno Stato dell’OCSE;

b. da un ente di diritto pubblico dell’OCSE;

c. da un’organizzazione internazionale di carattere pubblico alla quale appartengono la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.

2Con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza esse possono investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato mone-