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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Sezione 5: Ristrutturazione e scioglimento
Art. 111 Condizioni della ristrutturazione
(art. 95 cpv. 1 LICol)
1La direzione del fondo può riunire fondi di investimento se:
a. la riunione è prevista dai corrispondenti contratti del fondo;
b. i fondi sono gestiti dalla medesima direzione del fondo e il patrimonio del fondo è custodito presso la medesima banca depositaria;
c. i corrispondenti contratti del fondo coincidono di massima per quanto concerne le disposizioni ai sensi dell’articolo 26 capoverso 3 lettere b, d, e ed i della legge;
d. il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei fondi di investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di permuta e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
e. non ne risultato spese né per il fondo di investimento, né per gli investitori.
2Il capoverso 1 si applica per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV.
3L’autorità di vigilanza può fare dipendere da ulteriori condizioni la riunione di fondi di investimento e il trasferimento patrimoniale di una SICAV, in particolare nel caso dei fondi immobiliari.
Art. 112 Procedura di riunione di investimenti collettivi di capitale
(art. 95 cpv. 1 lett. a e b LICol)
1In caso di riunione di due fondi di investimento gli investitori del fondo di investimento trasferendo ricevono quote di uguale entità del fondo di investimento riprendente. Il fondo di investimento trasferendo è sciolto senza liquidazione.
2Il contratto del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi di investimento. Esso contiene in particolare disposizioni concernenti:
a. l’informazione degli investitori;
b. gli obblighi di verifica degli uffici di revisione in caso di riunione.
3L’autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso se la riunione necessita presumibilmente più di un giorno.
4La direzione del fondo comunica all’autorità di vigilanza la conclusione della riunione.
5I capoversi 2–4 si applicano per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV.
Art. 113 Scioglimento di un investimento collettivo di capitale
(art. 96 e 97 LICol)
1L’investimento collettivo è sciolto e può essere immediatamente liquidato se: