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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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Sezione 2: Prospetto e prospetto semplificato

Art. 103 Prospetto

(art. 75 e 77 LICol)

1La direzione del fondo e la SICAV elencano nel prospetto tutte le indicazioni importanti, rilevanti ai fini della valutazione dell’investimento collettivo di capitale (allegato I). Il prospetto contiene inoltre il regolamento del fondo, sempreché non venga comunicato alle parti interessate il luogo dove esso può essere ottenuto separatamente prima della sottoscrizione delle quote.

2La direzione del fondo e la SICAV datano il prospetto e lo inoltrano all’autorità di vigilanza, come pure ogni sua modifica, al più tardi al momento della pubblicazione.

3Esse adeguano il prospetto in caso di modifiche importanti, ma almeno una volta all’anno.

Art. 104 Prospetto semplificato

(art. 76 e 77 LICol)

1Il prospetto semplificato contiene le informazioni di cui all’allegato II della presente ordinanza. L’autorità di vigilanza concretizza tali esigenze e le adegua, per quanto concerne i fondi in valori mobiliari, alla legislazione vigente delle Comunità europee.

2La direzione del fondo e la SICAV inoltrano al più tardi al momento della pubblicazione il prospetto semplificato e ogni sua modifica all’autorità di vigilanza. Esse datano il prospetto e lo adeguano in caso di modifiche importanti, ma almeno una volta all’anno.

Sezione 3: Statuto degli investitori

Art. 105 Pagamento; incorporazione di quote

(art. 78 cpv. 1 e 2 LICol)

1Quale ufficio di pagamento va designata una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 193411 sulle banche o la Posta Svizzera.

2

Se l’investitore esige un certificato, la banca depositaria ne incorpora i diritti in cartevalori (art. 965 CO12), senza valore nominale. Tali cartevalori possono essere nominative o al portatore. I certificati di quote nominativi devono essere emessi quali titoli all’ordine (art. 967 e 1145 CO).

3

I certificati di quote possono essere emessi solo dopo il pagamento del prezzo di emissione.

4

L’emissione di quote frazionate di un investimento collettivo di capitale è permessa. Tali quote non necessitano dell’incorporazione.

11 RS 952.0

12 RS 220