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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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Art. 99 Indicazione del rischio

(art. 71 cpv. 3 LICol)

1L’indicazione di rischi speciali (avvertimento) necessita dell’approvazione dell’autorità di vigilanza.

2L’avvertimento deve essere pubblicato sulla prima pagina del regolamento del fondo e del prospetto e deve sempre essere utilizzato nella forma approvata dall’autorità di vigilanza.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Banca depositaria

Art. 100 Obbligo di informazione

(art. 72 cpv. 2 LICol)

La banca depositaria comunica all’ufficio di revisione le persone incaricate dei compiti inerenti all’attività di banca depositaria.

Art. 101 Compiti

(art. 73 LICol)

1La banca depositaria è responsabile dei conti bancari dell’investimento collettivo di capitale. Essa non può disporre autonomamente del patrimonio dell’investimento collettivo di capitale.

2La banca depositaria conserva, nel caso dei fondi immobiliari, le cartelle ipotecarie non cedute contro garanzia nonché le azioni delle società immobiliari. Essa può fare tenere conti da terzi per l’amministrazione corrente dei valori immobiliari.

3Tutti i compiti devono essere assunti dalla medesima banca depositaria nel caso degli investimenti collettivi di capitale con segmenti patrimoniali.

Art. 102 Cambiamento di banca depositaria;

termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti (art. 74 LICol)

1L’articolo 40 si applica per analogia al cambiamento di banca depositaria di un fondo di investimento contrattuale.

2L’assemblea generale della SICAV decide il cambiamento di banca depositaria sempreché gli statuti non dispongano altrimenti.

3La decisione di cambiamento di banca depositaria è pubblicata immediatamente negli organi di pubblicazione della SICAV.