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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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Art. 106 Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento

(art. 79 LICol)

1

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione o di accesso limitato al mercato, il regolamento del fondo può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a un termine determinato, ma almeno quattro volte all’anno.

2

L’autorità di vigilanza può, su richiesta motivata, limitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento a dipendenza degli investimenti e della politica di investimento. Ne è segnatamente il caso:

a. degli investimenti che non sono quotati e non sono trattati su un altro mercato regolato, aperto al pubblico;

b. degli investimenti ipotecari;

c. degli investimenti in private equity.

3

Il regolamento del fondo, il prospetto e il prospetto semplificato devono espressamente menzionare se il diritto di riscatto in qualsiasi momento è limitato.

4Il diritto di riscatto in qualsiasi momento può essere sospeso per cinque anni al massimo.

Art. 107 Dilazione del rimborso da parte della direzione del fondo

(art. 81 LICol)

1Il regolamento del fondo può prevedere la dilazione temporanea ed eccezionale del rimborso se:

a. un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del fondo è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato è limitato o sospeso;

b. è data una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o altra;

c. le operazioni inerenti agli investimenti collettivi di capitale sono irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;

d. numerose quote sono state disdette, con la conseguenza che gli interessi degli altri investitori possono subire un importante pregiudizio.

2La decisione di dilazione deve essere comunicata immediatamente all’ufficio di revisione e all’autorità di vigilanza. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.

Art. 108 Riscatto coatto

(art. 82 LICol)

1Il riscatto coatto ai sensi dell’articolo 82 della legge è ammesso in casi eccezionali.

2I motivi del riscatto coatto devono essere enumerati esaurientemente nel regolamento del fondo.