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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale aperti con segmenti patrimoniali
Art. 109 Segmento patrimoniale
(art. 92–94 LICol)
1La direzione del fondo e la SICAV allestiscono un regolamento unico per l’investimento collettivo di capitale con segmenti patrimoniali. Il regolamento ne reca la designazione e le designazioni supplementari dei singoli segmenti patrimoniali.
2Il regolamento del fondo deve in particolare menzionare se la direzione del fondo e la SICAV hanno il diritto di aprire ulteriori segmenti patrimoniali, di sciogliere i segmenti esistenti o di riunirli.
3La direzione del fondo e la SICAV indicano inoltre nel regolamento del fondo che:
a. gli accrediti sono addebitati soltanto ai segmenti patrimoniali ai quali spetta una determinata prestazione;
b. le spese che non possono essere attribuite univocamente a un segmento patrimoniale sono addebitate ai singoli segmenti patrimoniali in proporzione alla loro percentuale rispetto al patrimonio del fondo;
c. gli investitori hanno diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale al quale partecipano o di cui detengono le azioni;
d. soltanto il segmento patrimoniale del pertinente investimento collettivo di capitale risponde degli impegni afferenti a un singolo segmento patrimoniale.
4Le commissioni addebitate agli investitori in caso di cambiamento da un segmento patrimoniale a un altro devono essere espressamente menzionate dal regolamento del fondo.
5L’articolo 112 è applicabile per analogia alla riunione di segmenti patrimoniali.
Art. 110 SICAV con classi e segmenti patrimoniali
(art. 94 LICol)
1Sempreché gli statuti lo prevedano, la SICAV può, con il consenso della banca depositaria e l’approvazione dell’autorità di vigilanza, creare, sopprimere e riunire classi di quote.
2L’articolo 39 si applica per analogia. La riunione necessita del consenso dell’assemblea generale.
3Il rischio che un segmento patrimoniale o una classe debbano rispondere per un altro segmento patrimoniale o per un’altra classe deve essere comunicato nel prospetto.