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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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Art. 24 Convenzione

(art. 18 cpv. 3 LICol)

I gerenti patrimoniali devono concludere con la loro clientela una convenzione scritta che disciplina i rispettivi diritti e obblighi, nonché le altre condizioni.

Art. 25 Delega di attività

(art. 18 cpv. 3 LICol)

1I gerenti patrimoniali possono delegare compiti, sempreché tale delega sia nell’interesse di un’amministrazione adeguata.

2Esse incaricano soltanto persone qualificate per un’esecuzione ineccepibile dei compiti e garantiscono l’istruzione, nonché la sorveglianza e il controllo dell’esecuzione del mandato.

Art. 26 Direttive delle organizzazioni settoriali

(art. 14 cpv. 2 e 18 cpv. 3 LICol)

L’autorità di vigilanza può fare dipendere la concessione dell’autorizzazione dalla garanzia dell’osservanza da parte dei gerenti patrimoniali delle norme di comportamento delle organizzazioni settoriali.

Art. 27 Rendiconto

(art. 18 cpv. 3 LICol)

A prescindere dalla loro forma giuridica, ai gerenti patrimoniali si applicano le disposizioni in materia di rendiconto del diritto delle obbligazioni relative alla società anonima.

Art. 28 Consolidamento

(art. 18 cpv. 3 LICol)

Le disposizioni della legge dell’8 novembre 19346 sulle banche relative ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari si applicano per analogia.

Sezione 3: Condizioni di autorizzazione per i distributori

Art. 29 Condizioni di autorizzazione

(art. 19 cpv. 2 LICol)

1L’autorità di vigilanza concede la relativa autorizzazione alle persone fisiche che intendono offrire o distribuire a titolo professionale quote di investimenti collettivi di capitale se esse possono attestare:

a. la conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale di almeno 250 000 franchi, adeguata alla loro attività, che comprenda la loro

6 RS 952.0