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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Art. 24 Convenzione
(art. 18 cpv. 3 LICol)
I gerenti patrimoniali devono concludere con la loro clientela una convenzione scritta che disciplina i rispettivi diritti e obblighi, nonché le altre condizioni.
Art. 25 Delega di attività
(art. 18 cpv. 3 LICol)
1I gerenti patrimoniali possono delegare compiti, sempreché tale delega sia nell’interesse di un’amministrazione adeguata.
2Esse incaricano soltanto persone qualificate per un’esecuzione ineccepibile dei compiti e garantiscono l’istruzione, nonché la sorveglianza e il controllo dell’esecuzione del mandato.
Art. 26 Direttive delle organizzazioni settoriali
(art. 14 cpv. 2 e 18 cpv. 3 LICol)
L’autorità di vigilanza può fare dipendere la concessione dell’autorizzazione dalla garanzia dell’osservanza da parte dei gerenti patrimoniali delle norme di comportamento delle organizzazioni settoriali.
Art. 27 Rendiconto
(art. 18 cpv. 3 LICol)
A prescindere dalla loro forma giuridica, ai gerenti patrimoniali si applicano le disposizioni in materia di rendiconto del diritto delle obbligazioni relative alla società anonima.
Art. 28 Consolidamento
(art. 18 cpv. 3 LICol)
Le disposizioni della legge dell’8 novembre 19346 sulle banche relative ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari si applicano per analogia.
Sezione 3: Condizioni di autorizzazione per i distributori
Art. 29 Condizioni di autorizzazione
(art. 19 cpv. 2 LICol)
1L’autorità di vigilanza concede la relativa autorizzazione alle persone fisiche che intendono offrire o distribuire a titolo professionale quote di investimenti collettivi di capitale se esse possono attestare:
a. la conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale di almeno 250 000 franchi, adeguata alla loro attività, che comprenda la loro